Ti formo BF s.r.l.s.

COVID-19
FORMAZIONE SICUREZZA DURANTE L'EMERGENZA

SVOLGIMENTO

È da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di “videoconferenza in modalità sincrona” anziché la formazione “in presenza”, fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l’addestramento pratico.

POSTICIPO

In merito alla formazione, non è possibile posticipare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l’aggiornamento. 

(Rif. normativo: DPCM 14 gennaio 2021 Art. 1)

ATTESTATI

In merito agli attestati, le disposizioni attuali, stabiliscono che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi…”

Conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, al momento quindi fino al 29 luglio 2021, 90 giorni dalla data del 30 Aprile 2021, al momento ultimo termine della cessazione dello stato di emergenza (Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2021).

SCHEMA RIEPILOGATIVO